Le verifiche delle attrezzature di sollevamento sono fondamentali per garantire la sicurezza sul lavoro e prevenire incidenti. Secondo il D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che queste attrezzature siano soggette a controlli regolari, basati sulle indicazioni del D.M. 11 aprile 2011. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Quali attrezzature di sollevamento richiedono verifiche periodiche
Le attrezzature soggette alle verifiche periodiche previste dal Decreto Legislativo 81/08 art. 71, sono quelle espressamente indicate nell’Allegato VII.
Per comodità si classificano in due gruppi principali:
- Attrezzature di sollevamento cose, come gru mobili, fisse, trasferibili e carrelli telescopici;
- Attrezzature di sollevamento persone, come ponti mobili sviluppabili, piattaforme di lavoro autosollevanti, ascensori e montacarichi.
La frequenza delle verifiche varia a seconda del tipo di attrezzatura, su cosa solleva, l’utilizzo e spesso influisce anche l’età; e possono essere distinte in verifiche periodiche annuali, biennali ed anche triennali.
Cosa sono e a chi sono rivolte le verifiche periodiche?
Il Datore di Lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, deve dare immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, tramite apposito sito CIVA, la quale assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola e la comunicherà al Datore di lavoro stesso. Successivamente il Datore di lavoro dovrà sottoporre le attrezzature a verifica periodica (prima verifica e verifiche successive alla prima) secondo le scadenze previste dall’Allegato VII.
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
La prima verifica periodica prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
Tutti gli apparecchi devono essere dotati del numero di matricola rilasciato da ENPI/ISPESL/INAIL.
Per gli apparecchi sprovvisti, il datore di lavoro dovrà richiederlo alla sede INAIL competente, tramite apposita Denuncia di messa in servizio.
continuino a funzionare in sicurezza e conformità normativa anche in situazioni straordinarie.
Il Datore di Lavoro deve richiedere la verifica periodica almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08.
Obblighi del Datore di Lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro includono il controllo delle attrezzature presenti in azienda, come previsto nell’Allegato VII del Decreto Legislativo 81/2018.
È importante distinguere tra:
-Attrezzature nuove e non ancora immatricolate: quando si acquista un’attrezzatura che rientra nell’ Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il Datore di Lavoro deve notificare all’INAIL l’entrata in servizio della stessa, allegando la Dichiarazione CE e seguendo con attenzione la procedura prevista;
-Attrezzature già immatricolate: se le attrezzature hanno già un numero di matricola INAIL/ISPESL e sono corredate dalla scheda tecnica o libretto, il Datore di Lavoro deve richiedere, secondo la periodicità stabilita nell’Allegato VII, che un Soggetto Abilitato esegua le verifiche periodiche successive;
-Attrezzature in uso da oltre 20 anni: per le attrezzature in funzione da più di 20 anni, il Datore di Lavoro deve sottoporle a un controllo aggiuntivo per individuare eventuali difetti o anomalie che possono essersi sviluppati nel tempo o a causa dell’usura. Questo controllo si chiama Indagine strutturale ed è obbligatorio per le gru mobili, trasferibili e ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato.