PREMESSA
Il Datore di Lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, deve dare immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, la quale assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola e la comunicherà al Datore di Lavoro stesso. Successivamente il Datore di Lavoro dovrà sottoporre le attrezzature a verifica periodica (prima verifica e verifiche successive alla prima).

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
La prima verifica periodica prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

Le verifiche sono a titolo oneroso a carico del Datore di Lavoro, con tariffe stabilite dal Ministero del Lavoro con Decreto Dirigenziale 23.11.2012 – G.U. n. 279 del 29.11.2012 – e successivi aggiornamenti, in attuazione dell’art.3 c.3 del DM 11.04.2011.

Tutti gli apparecchi devono essere dotati del numero di matricola rilasciato da ENPI / ISPESL / INAIL.
Per gli apparecchi sprovvisti, il Datore di Lavoro dovrà richiederlo alla sede INAIL competente.

  RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs 81/08 Art. 71 c.11
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi a propria scelta delle asl/arpa o di SOGGETTI PRIVATI ABILITATI ….. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dai SOGGETTI ABILITATI o dalle asl/arpa.

D.Lgs 81/08 Art. 71 c.12
Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

D.M.11/04/2011
In G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n°111 è stato pubblicato il D.M.11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 c.13 del medesimo decreto legislativo.
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro.
Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del Dlgs 81/08.