RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.Lgs 81/08 Art.190
1.Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui é responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
- Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
- I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
- Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
- La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed é documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.
ATTIVITÀ ISPETTIVA
Il datore di lavoro, avvalendosi di personale tecnico competente, ha obbligo della compilazione di un rapporto da tenere a disposizione dell’Organo di vigilanza. Questo rapporto di valutazione, redatto dagli ispettori EURISP ITALIA e indicante l’esposizione a rumore dei lavoratori, è definito come un dossier contenente le descrizioni previste dalla normativa di legge.
CERTIFICATO DI ISPEZIONE
Al termine dell’attività ispettiva verrà redatto da parte dell’Ispettore EURISP un verbale di verifica contenente i giudizi ricavati da osservazioni, misure e prove. Il certificato di ispezione è il documento finale che attesta la conformità alla corretta installazione e al buon funzionamento.
Le nostre verifiche
- Verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza
- Verifica delle attrezzature di sollevamento
- Verifica delle attrezzature a pressione
- Verifica di sicurezza elettrica degli apparecchi elettromedicali
- Valutazioni e verifica dell’esposizione a campi elettromagnetici
- Verifica del rumore nei luoghi di lavoro
- Verifica di conformità degli equipaggiamenti elettrici delle macchine e dei quadri elettrici
- Campionamento e misurazione inquinanti chimici aerodispersi
- Verifica degli impianti di riscaldamento